(massima n. 1)
Mentre la condizione propriamente detta (condicio facti) č un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia di un contratto (condizione sospensiva) o la risoluzione di esso (condizione risolutiva), la condizione impropria (condicio juris) consiste in un requisito essenziale o in un presupposto logico di un negozio giuridico, senza il quale questo non esiste, ovvero in un requisito per la sua efficacia. Le condiciones juris della prima specie non hanno alcuna affinitą con la condizione vera e propria. Quelle della seconda, invece, consistenti nell'avveramento del requisito richiesto per l'efficacia del negozio, sono perfettamente parificabili alle condiciones facti e suscettibili, quindi, non ostandovi limiti legali, di essere pattiziamente regolamentate.