(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, le decisioni della Commissione dell'Unione Europea in materia di recupero di aiuti di Stato sono idonee ad assurgere a diretto parametro del sindacato di legittimitą ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., quando siano dotate dei caratteri di precisione e chiarezza, poiché esse - nel vincolare lo Stato membro tanto alla pronuncia di incompatibilitą dell'aiuto di Stato, quanto alla esecuzione dell'obbligo di recupero dei vantaggi illegalmente erogati alle imprese - incidono anche sul piano normativo dell'ordinamento statuale, in quanto richiedono l'adozione degli interventi normativi indispensabili e la disapplicazione delle norme statuali incompatibili con il ripristino dello "status quo ante". (Principio affermato in relazione alla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, che ha dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune l'esenzione triennale dalla imposta sui redditi disposta dall'art. 66, comma 14, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societą di gestione dei pubblici servizi costituite a norma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142).