(massima n. 1)
La pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non giustifica la sospensione del giudizio di pagamento del compenso dovuto agli arbitri, vertendo le due cause tra soggetti diversi, con conseguente impossibilitą di attribuire alla decisione della prima autoritą di giudicato ai fini della pronuncia sulla seconda. (Principio affermato in fattispecie non soggetta "ratione temporis" all'art. 813 ter c.p.c., introdotto dall'art. 21 del d.l.vo n. 40 del 2006).