(massima n. 1)
L'art. 369, primo comma, c.p.c., stabilendo che il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall'ultima notifica, deve essere interpretato nel senso che "ultima notifica" č quella eseguita nei confronti di una delle pił controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non gią quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullitą.