(massima n. 1)
Il creditore di persona nei cui confronti sia stata giudizialmente dichiarata l'usucapione, ove alleghi che la decisione sia di frutto di dolo o collusione a suo danno, non può contestarne gli effetti se non proponga l'opposizione di terzo c.d. revocatoria, di cui all'art. 404, comma secondo, c.c., nel termine di trenta giorni dalla scoperta del dolo.