(massima n. 1)
Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., restano esclusi dal sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato, di cui all'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., gli "errores in procedendo" non riconducibili ai limiti esterni della giurisdizione. Ne consegue che non dą luogo a questione attinente alla giurisdizione la censura relativa ad una pretesa carenza di "potestas iudicandi" del giudice amministrativo, il quale, proposta domanda di ricusazione contro alcuni dei componenti del collegio, aveva disposto la prosecuzione del giudizio, agli effetti dell' art. 18, comma quarto, del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), pur prefigurandosi l'eventuale nullitą della sentenza in ipotesi di successivo accoglimento dell'istanza di ricusazione, in virtł di quanto previsto dal comma ottavo dell'art. 18 citato.