(massima n. 1)
La mancata segnalazione, da parte del giudice, di una questione sollevata d'ufficio che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullitą della sentenza per violazione del diritto di difesa delle stesse, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltą di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, l'annullamento della sentenza con rinvio, affinché in tale sede, in applicazione dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., sia dato spazio alle attivitą processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solidariamente adottata dal giudice. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata la quale aveva ritenuto legittimo l'operato della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva disposto l'annullamento di un atto impositivo sulla base di un motivo non dedotto dalle parti).