(massima n. 1)
La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto alla seconda parte del compenso, in favore del professionista incaricato da un Comune del progetto di un comparto P.E.E.P. — compenso la cui prima parte debba per contratto essere corrisposta alla consegna dell'elaborato — , alla ricezione da parte del Comune dei corrispettivi delle convenzioni da stipulare con gli enti attuatori del progetto, non dà luogo all'istituto della presupposizione, che ricorre quando le parti, nel concludere il contratto, abbiano inteso come certa la esistenza di una situazione di fatto (passata, presente o futura), o di diritto, indipendente dalla loro volontà, stipulando l'atto su tale presupposto; né configura un termine o una condizione meramente potestativa, ma, piuttosto, una condizione mista, in quanto l'evento, alla data del contratto futuro ed incerto nell'an e nel quando — per essere le parti consapevoli, all'atto del perfezionamento del contratto d'opera professionale, del potere del Comune di non stipulare le convenzioni con gli enti attuatori, attesa la facoltà, attribuita allo stesso dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971, richiamato nella clausola contrattuale di cui si tratta, di procedere in proprio alla esecuzione del comparto P.E.E.P. —, della stipula delle convenzioni con i predetti enti, è rimesso anche alla volontà di questo ultimi. Ne consegue che, ove il Comune, ritenendo, nell'esercizio della propria discrezionalità, venuto meno, per effetto di varianti imposte da nuove norme regionali, il pubblico interesse alla esecuzione del P.E.E.P., non proceda alla stipulazione delle convenzioni dedotte in condizione, non essendo configurabile la nullità della condizione apposta al contratto d'opera professionale, né ravvisabile a carico dell'ente alcuna violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, non sorge il diritto del professionista al conseguimento della seconda parte del compenso pattuito.