(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, è inesistente, poiché in virtù delle esigenze di certezza necessarie per il verificare l'avvenuto rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., deve ritenersi vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale della parte, quale strumento di tutela dell'appellante nell'esercizio del suo diritto al gravame.