(massima n. 1)
È valida ed efficace la notificazione dell'atto d'appello eseguita presso il difensore della parte costituita, anche quando questi si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l'esaurimento della fase di primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., mantiene la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell'ufficio.