(massima n. 1)
In caso di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., č onere del ricorrente, ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., offrire elementi per mutare l'orientamento della stessa, dovendosi, in mancanza, rigettare il motivo per manifesta infondatezza. (Nella specie, relativa ad un licenziamento intimato dall'Ambasciata di uno Stato estero, la corte territoriale, in adesione alla consolidata giurisprudenza della S.C., aveva ritenuto la propria giurisdizione attesa la natura meramente retributiva delle pretese azionate, che non richiedevano accertamenti idonei ad interferire sul nucleo essenziale delle funzioni pubblicistiche della rappresentanza diplomatica).