(massima n. 1)
La natura c.d. "chiusa" del giudizio di rinvio - il quale integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria - non comporta alcuna deroga al generale principio di diritto processuale "tempus regit actum", in virtł del quale l'atto processuale č soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio. Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio deve essere impugnata con il mezzo previsto dalla legge vigente al momento dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione ed ordinanza ingiunzione in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace pubblicata successivamente all'entrata in vigore del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, il cui art. 26, modificando l'art. 23 della citata legge n. 689, ha introdotto, senza distinzioni di sorta, la regola della appellabilitą).