(massima n. 1)
In caso di morte della parte verificatasi dopo la pubblicazione della sentenza, trovando applicazione l'art. 328 c.p.c., l'impugnazione notificata al procuratore della parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, comma 1, c.p.c., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". Qualora, però, il giudice, rilevata la nullità, ordini la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, ai sensi del comma 2 dell'art. 164 c.p.c. (nel testo vigente, così come modificato dall'art. 9 della l. 353 del 1990), la notifica ha efficacia sanante del vizio, con effetto ex tunc.