(massima n. 1)
In tema di controversie di lavoro, qualora il giudice, nel rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. e nel disporre la sospensione del giudizio con assegnazione alle parti di un termine per espletare detto tentativo, abbia con ordinanza delibato la propria giurisdizione esclusivamente ai fini dell'impulso del processo e quale premessa del provvedimento di sospensione, non può ritenersi formato il giudicato in punto di giurisdizione e non è precluso al giudice di pronunziare nuovamente al riguardo.