(massima n. 1)
In materia di spese giudiziali, il giudice d'appello, ove sia stato investito della cognizione del relativo capo di sentenza, può applicare d'ufficio, senza che ciò comporti una violazione del giudicato o del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tutte le norme di legge che ne regolano la liquidazione, tra le quali va compresa la disposizione di cui all'art. 60, r.d.l. n. 1578 del 1933, che espressamente consente al giudice di ridurre, con decisione motivata, il diritto del difensore all'onorario al di sotto dei minimi tariffari quando la causa risulti di "facile trattazione".