(massima n. 1)
In riferimento alle opere eseguite su fondo altrui da un terzo con materiali propri, quando l'opera č abusiva (eventualmente configurando anche un illecito penale), il proprietario del suolo non č tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936, secondo comma, c.c., perché, sul piano civilistico, il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo cui accede, il che impedisce al proprietario del suolo di compiere la scelta discrezionale di cui alla norma citata.