(massima n. 1)
A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal d.l.vo n. 40 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 380 ter c.p.c. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal P.M., il riferimento dell'art. 390, primo comma, c.p.c. come momento ultimo dell'ammissibilitą della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello relativo alla notifica delle conclusioni del P.M. e del decreto di fissazione dell'adunanza della Corte, di cui al secondo comma della detta norma.