(massima n. 1)
Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati, con ciò realizzandosi, in caso di impugnativa giudiziale, non una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma, tutt'al più, un'ipotesi di litisconsorzio processuale o facoltativo ex art. 103 c.p.c., caratterizzata dall'autonomia delle singole cause.