(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d'appello ai sensi della legge n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresė l'indicazione del giudice adito; la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa invero ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dā luogo alla presunzione di riferibilitā della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l'introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito.