(massima n. 1)
In tema di capacitā processuale delle persone giuridiche, la circostanza che la persona fisica titolare della rappresentanza della societā che agisce in giudizio abbia, nel sottoscrivere la procura a margine della citazione, omesso di menzionare la sua qualitā di rappresentante, non č causa d'invaliditā della procura stessa, ove del potere rappresentativo sia stata fatta menzione nelle premesse dell'atto introduttivo.