(massima n. 1)
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, la morte della parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce, a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati; ne consegue che, ove la controparte abbia avuto formale comunicazione, anche se stragiudiziale, del decesso, l'atto di appello deve essere notificato agli eredi, non potendosi ritenere valida la notifica compiuta all'originario difensore della parte defunta.