(massima n. 1)
È erronea e va, pertanto, cassata la sentenza del giudice di merito la quale, dopo aver correttamente affermato che, ai fini del calcolo del danno biologico patito da persona deceduta prima della liquidazione del danno, occorre far riferimento alla effettiva durata di vita del danneggiato (nella specie, deceduto all'età di 73 anni), piuttosto che alla sua possibile vita futura, non abbia poi tenuto conto del tempo trascorso tra il sinistro e la morte (nella specie, pari a 1489 giorni), liquidando il danno come nelle ipotesi ordinarie.