(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 2751 bis c.c., relativa al privilegio generale sui mobili di crediti retributivi, deve essere interpretata nel senso della non riferibilità ai crediti vantati dagli eredi "iure proprio" - come quello al risarcimento del danno morale e alla vita di relazione patito in seguito alla morte di un congiunto prestatore di lavoro - senza che ciò generi un dubbio di legittimità costituzionale, essendo la "ratio" della norma quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, mentre l'assimilazione al medesimo, quanto ai privilegi, dei suoi eredi comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse, in contrasto con il principio di uguaglianza.