(massima n. 1)
Nei giudizi per la determinazione delle indennitą dovute per l'asservimento o il diminuito godimento della proprietą privata, l'accertamento giudiziale non si estende ai proprietari di aree diverse da quelle dei proprietari in causa, che non siano in comunione tra gli stessi ed altri soggetti. (Nella fattispecie, la sentenza impugnata, cassata, aveva liquidato l'indennitą di asservimento anche in relazione ad una porzione della superficie asservita di proprietą esclusiva di altro soggetto).