(massima n. 1)
In tema di tutela aquiliana del credito, ove la lesione della pretesa creditoria (nella specie, da prestazione lavorativa del dipendente) derivi da un fatto per la cui imputabilitā la legge preveda uno speciale criterio di imputazione - come nel caso dell'art. 2054, secondo comma, c.c. - quello stesso criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi ragioni per limitarne l'applicabilitā al solo caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico del danno č il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati. Ne consegue - nell'anzidetta fattispecie di lesione del credito derivante da sinistro stradale cui trovi applicazione l'art. 2054 c.c. - che il diritto al risarcimento del terzo titolare del diritto di credito č soggetto allo stesso termine di prescrizione (nella specie, due anni ex art. 2947, secondo comma, c.c.) ed alle stesse condizioni di proponibilitā contemplate dalla legge per far valere i diritti derivanti dai danni da circolazione stradale (nella specie, richiesta ex art. 22 della legge n. 990 del 1969).