(massima n. 1)
La copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 c.c.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. Né può assumere rilievo - in caso di mancanza di prova di tale tempestivo disconoscimento - il fatto che la parte abbia proposto querela di falso nei confronti dell'originale della procura alle liti, attesa l'intrinseca diversità dei due strumenti normativi e delle rispettive finalità.