(massima n. 1)
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualitą di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalitą di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtą fattuale e realtą riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato del tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtą fattuale e realtą riprodotta).