(massima n. 1)
Anche alle obbligazioni che trovano la loro fonte nella legge, come quelle di versamento dell'IVA, si applicano le previsioni generali di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., secondo cui il socio di una societą in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza, non riscontrandosi alcuna disposizione che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale. L'adempimento dell'onere pubblicitario, quale fatto impeditivo di tale responsabilitą deve essere allegato e provato dal socio che opponga la cessione.