(massima n. 1)
In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante (quale, in particolare, l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante) e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso la tardività della notifica del ricorso per cassazione - per inosservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c., - in quanto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al difensore risultava avvenuta dopo sette giorni dalla prima tentata notifica ed a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine).