(massima n. 1)
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, la sentenza di cassazione con rinvio avente ad oggetto soltanto il danno da mancata retribuzione vincola il giudice di rinvio, che non può provvedere al risarcimento del "danno pensionistico" derivante dall'omissione contributiva relativa alle retribuzioni non corrisposte, ai sensi sia dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., che impone al giudice di uniformarsi a quanto stabilito dal S.C., sia dell'art. 394, secondo comma, c.p.c., che limita la posizione delle parti a quella già definita nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.