(massima n. 1)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, terzo comma c.c., ove il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato, estinto per amnistia, il termine prescrizionale decorre dal provvedimento di clemenza e non dalla sentenza applicativa del beneficio; tuttavia, allorché vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, avendo essa un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di proscioglimento per amnistia, anzichč dal provvedimento di clemenza.