(massima n. 1)
In sede di giudizio di rinvio, il divieto per le parti, stabilito dal terzo comma dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, trova deroga allorché si faccia valere la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, il quale, facendo stato ad ogni effetto tra le parti, deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio se intervenuto - come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa azionata - in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali.