(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, quando esecutata sia un'Amministrazione dello Stato, l'atto di pignoramento va notificato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autoritā giudiziaria dinanzi al quale č portata la causa, con la conseguenza che la notificazione effettuata presso gli uffici dell'amministrazione č affetta da nullitā.