(massima n. 1)
Nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali aventi ad oggetto l'omesso pagamento di contributi, non costituisce motivo di nullitą la circostanza che il giudice, nel corso dell'assunzione della prova, abbia liberamente interrogato i testi indicati dalle parti (nella specie il lavoratore, i cui contributi erano stati omessi), chiedendo chiarimenti in ordine ai fatti esposti dalle stesse od anche - salvo espressa opposizione delle parti motivate da una concreta violazione del loro diritto di difesa - estendendo la prova a nuove circostanze ritenute rilevanti trattandosi di facoltą spettanti al giudice, fermo restando ch le eventuali nullitą relative alla deduzione, tempestivitą, ammissione e assunzione della prova testimoniale debbono essere tempestivamente eccepite, rimanendo sanate ove l'atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione della parte che vi ha assistito.