(massima n. 1)
Il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo di sentenza concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilitą di proporre a tal fine un giudizio ordinario - ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita; dall'altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza.