(massima n. 1)
In caso di domiciliazione "ex lege" del procuratore presso la cancelleria del giudice procedente, a norma dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione al medesimo procuratore dell'atto di appello contro la sentenza pronunciata nel giudizio in cui ha operato tale domiciliazione legale deve essere eseguita presso la cancelleria del giudice di primo grado, come si evince dal tenore del citato art. 82 e dalla considerazione che la notificazione dell'atto d'impugnazione al procuratore della parte si basa su una "prorogatio" dei poteri rappresentativi relativi al grado di giudizio conclusosi e, quindi, deve considerarsi giuridicamente inesistente la notificazione avvenuta presso la cancelleria del giudice d'appello.