(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilitą, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensģ avendo riguardo alla prevedibilitą astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioč, secondo un criterio di normalitą in presenza delle circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che era giunta alla conclusione della prevedibilitą del danno cagionato all'acquirente di un quadro di autore, rivelatosi non autentico, consistente nel lucro cessante per perdita dell'incremento di valore di mercato, rispetto al prezzo di acquisto versato, di un quadro autentico dello stesso pittore, avente le medesime caratteristiche di quello risultato falso).