(massima n. 1)
Il principio secondo cui l'immutabilitą del collegio, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in pił udienze, trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento č vietata la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, riguarda anche i procedimenti in camera di consiglio (tra i quali va annoverato quello di cui all'art. 131 legge fall. in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore ma solo un relatore, con la conseguenza che non č vietata la sostituzione di uno o pił componenti del collegio prima che abbia inizio la discussione, anche quando quest'ultima si svolga in un'udienza diversa da quelle destinate alla raccolta degli elementi da valutare ai fini della decisione.