(massima n. 1)
Il rilievo d'ufficio di cause di inammissibilitą del ricorso per cassazione (nella specie, tardivitą del ricorso stesso e, altresģ, inosservanza del disposto di cui al n. 6 dell'art. 366 c.p.c.) č sottratto alla regola espressa dall'art. 384, terzo comma, c.p.c. - la quale impone al giudice di provocare il contradditorio sulla questione rilevata d'ufficio -, che č da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito.