(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., č proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioč siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; non, dunque, rispetto a provvedimenti di carattere strumentale ed interinale, operanti per il tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali inidonei a conseguire efficacia di giudicato. Ne consegue che č inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza che deferisce d'ufficio il giuramento suppletorio (o rigetta l'istanza di revoca del deferimento), in quanto provvedimento attinente all'istruzione del giudizio di merito privo dei caratteri della decisorietā e definitivitā, essendo suscettibile di essere revocato anche con la sentenza che definisce il giudizio.