(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, qualora, all'atto di tentare la notificazione del controricorso, il resistente constati che l'avvocato del ricorrente ha trasferito altrove il domicilio eletto in Roma nel ricorso a norma dell'art. 366, secondo comma, c.p.c. e non sia pił nei termini per una notificazione tempestiva (sia pure in relazione al perfezionamento per lo stesso notificante) presso la cancelleria della Corte di cassazione, egli č tenuto a procedere al deposito del controricorso, pur non notificato, entro il termine, ex art. 370 c.p.c., di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire; in difetto, il controricorso stesso va dichiarato improcedibile.