(massima n. 1)
In tema di fideiussione, il beneficio della preventiva escussione non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale (salvo il caso dell'esplicita sua estensione ad una siffatta eventualità), ove non sussistano e non siano indicati dal fideiussore beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore.