(massima n. 1)
La societą in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una societą in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attivitą personale di agente, in quanto tale attivitą viene necessariamente mediata dalla societą, perdendo il carattere della personalitą nei confronti del preponente.