(massima n. 1)
L'art. 327, primo comma, c.p.c., che prevede la decadenza dall'impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, č espressione di un principio generale, diretto a garantire certezza e stabilitā dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nei casi in cui sia tardivamente dedotto un "error in procedendo" che comporti la nullitā della sentenza, senza che possa invocarsi l'applicazione analogica del secondo comma dell'articolo citato, concernente la parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullitā della citazione o della notificazione di essa e per nullitā della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., dato che non vi č alcuna lacuna da colmare nel sistema processuale.