(massima n. 2)
In tema di licenziamento disciplinare irrogato da una società cooperativa di produzione e lavoro, la legge n. 142 del 2001 ha introdotto in favore dei soci un complesso di tutele minime e inderogabili che, pur non retroattive, sono applicabili a tutte le situazioni giuridiche che maturino nella vigenza della legge ancorché relative a rapporti contrattuali sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue, che, ove il provvedimento di esclusione del socio sia stato deliberato nel vigore della nuova normativa, la mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001 non comporta un vuoto di disciplina atteso che, pur costituendo quest'ultimo un tratto qualificante della nuova normativa della cooperazione del lavoro, non può la sua esistenza condizionare l'efficacia della disciplina legale che è informata alla regola fondamentale della duplicità dei rapporti che qualificano il lavoro cooperativo e dell'applicabilità a tali rapporti di tutti i conseguenti effetti di disciplina. Ne consegue, inoltre, che, rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.