(massima n. 1)
È ammissibile in ogni tempo il ricorso per cassazione recante la denuncia del conflitto negativo di giurisdizione nel caso in cui, dopo che il primo giudice abbia declinato la giurisdizione, questa sia stata negata anche dal giudice innanzi al quale il giudizio sia stato riassunto e che abbia ritenuto spettare la giurisdizione ad un terzo giudice.