(massima n. 1)
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro; ne consegue che, nel caso di danno aquiliano derivante dall'illegittimo trattamento di dati personali, ove il documento contenente i dati indebitamente diffusi sia allegato agli atti di un procedimento penale, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il preteso danneggiato ha legalmente la possibilitą di attivarsi per conoscere gli atti di indagine.