(massima n. 1)
In tema di litisconsorzio necessario nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate essendo sufficiente ai fini della sua validitą, l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, cioč atti che siano idonei al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell'impugnazione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita. Ne consegue la validitą della notifica di fotocopia dell'atto di citazione in appello al destinatario precedentemente omesso, accompagnata dall'ordinanza del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa la nuova udienza.