(massima n. 1)
Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella formulazione dell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dalla Corte dei conti č limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del giudice contabile, ovvero all'esistenza di vizi che riguardano l'essenza di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Pertanto, la censura relativa alla legittimitā ed utilizzabilitā nell'ambito del processo contabile, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., delle prove raccolte in un processo penale terminato con sentenza di condanna passata in giudicato - riguardando la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte dei conti - rimane estranea al controllo sull'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione stessa.