(massima n. 1)
L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, c.p.c.).